Progettazione giardini a Roma: le novità del 2025 con Italservizi
Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi innovazioni e tendenze nel mondo del giardinaggio e del garden design. A...
Leggi tuttoIn questo articolo affronteremo il delicato argomento dei regolamenti condominiali.
Se abbiamo la fortuna di abitare in una casa singola vuol dire che non abbiamo mai partecipato ad una assemblea condominiale; se non vi abbiamo mai preso parte probabilmente non riusciamo neanche a renderci conto, fino in fondo, di cosa significhi passare delle ore a cercare di far approvare o disapprovare questa o quella mozione inserita nell’ordine del giorno.
Infatti, come è giusto che sia, ogni decisione da prendere riguardante lo stabile abitato deve obbligatoriamente passare al vaglio di tutti i comproprietari e/o inquilini e la maggioranza deve esprimersi a favore o contro.
Tutte le spese da affrontare per manutenzioni ordinarie o straordinarie sono ripartite equamente fra i condòmini in base al valore del proprio appartamento, valore che viene espresso in millesimi e che viene indicato in tabelle redatte da tecnici abilitati. C’è solo una voce che non segue lo stesso criterio dei millesimi ed è quella della pulizia delle scale condominiali. Su questa ripartizione non sono mancate tra i condòmini, polemiche, litigi e discussioni. Molti sono stati anche i casi portati davanti ai giudici tanto che, nel tempo, proprio per questo motivo, sono state emanate diverse norme del Codice Civile che regolamentano la materia da un punto di vista giuridico.
Il criterio legale di ripartizione delle spese relative alla pulizia è dunque esclusivamente determinato in proporzione all’altezza del piano in cui si abita, così come stabilito dalla Cassazione con l’art. 1123 comma 2 del Codice Civile, che recita: se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
In altri termini, chi risiede ai piani superiori utilizza, e dunque calpesta, più scalini rispetto a chi abita i piani più bassi; pertanto, consumando e sporcando di più il pavimento del condominio, è tenuto a pagare una quota maggiore. Potrà dunque accadere che il proprietario o l’inquilino di un appartamento al primo piano paghi meno di quello dell’ultimo piano, anche se il valore dell’abitazione al primo piano è maggiore.
È pur vero che i condòmini, riuniti in assemblea, possono decidere all’unanimità di provvedere in modo autonomo alla pulizia, stabilendo dei turni; qualora però la decisione sia presa solo dalla maggioranza, quelli a favore dovranno provvedere anche per quelli che non si sono dichiarati d’accordo.
Ecco dunque che, per evitare polemiche e contrasti, sempre più spesso ci si rivolge a Ditte di pulizie esterne, come la Italservizi. Sarà l’amministratore di condominio che dovrà occuparsi di chiedere preventivi e di sottoporli all’approvazione dei proprietari e affittuari riuniti in assemblea. Orientativamente i preventivi saranno suddivisi in lavorazioni da compiere una e due volte la settimana, ogni quindici giorni, ogni mese, semestre e infine gli extra, qualora fossero necessari. Il vantaggio che si avrà nel dare il mandato ad un’impresa di pulizie specializzata è sicuramente quello di un ottimo rapporto qualità/prezzo ma, ancor più importante, la garanzia di lavori eseguiti a regola d’arte, da personale esperto che opera in completa sicurezza e con l’ausilio di macchinari all’avanguardia.